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Condizioni Generali 2011 PDF Stampa E-mail
1) Informazioni generali
1.1) Il contratto è regolato dalla direttiva 90/314/CEE, dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206, dalla Legge Regionale Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 nonché dalle previsioni del codice civile e dalle altre norme di legge in quanto qui non derogate. Le presenti condizioni generali si applicano unicamente ai contratti di compravendita di pacchetti turistici così come definiti dall’Art. 83 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
1.2) Il contratto è inoltre disciplinato dalle presenti condizioni generali e dalle altre condizioni – delle quali il viaggiatore attesta aver acquisito piena conoscenza – riportate nel catalogo, negli opuscoli e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del viaggio.
1.3) Il programma è stato redatto in osservanza al disposto dell’art. 15 della Legge Regionale Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7, concernente “Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici”.
1.4) Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: “la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
1.5 ) Il programma è valido dal 01/11/2010 al 31/10/2011 Aut. Ass. Reg. Emilia Romagna in richiesta.

2) Pagamenti
2.1) Il viaggiatore deve versare, all’atto della prenotazione, una somma pari al 25% del prezzo a titolo di acconto oltre alla tassa di iscrizione.
2.2) Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza.
2.3) Qualora tra il giorno della prenotazione e quello della partenza intercorrano meno di 20 giorni il viaggiatore deve versare l’intero prezzo al momento della prenotazione.
2.4) I termini di cui sopra hanno carattere essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1457 cod. civ. avuto riguardo all’interesse dell’organizzatore di viaggio.

3) Annullamento del contratto e recesso dal contratto da parte del viaggiatore
3.1) Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento corrispondendo all’organizzatore di viaggi un’indennità di importo pari: alla tassa d’iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio fino a 40 giorni lavorativi prima della partenza; al 25% del prezzo oltre alla tassa d’iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 39 ed 15 giorni lavorativi anteriori alla partenza; al 70% del prezzo oltre alla tassa d’iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 14 ed i 3 giorni lavorativi prima della partenza; al 100% del prezzo oltre alla tassa d’iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 2 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa.
3.2) Nei casi in cui i costi sostenuti dall’organizzatore di viaggio siano di importo superiore a quello dell’indennità determinata secondo i criteri di cui al punto 3.1 il viaggiatore sarà tenuto unicamente a corrispondere all’organizzatore di viaggio l’integrale rimborso dei costi suddetti oltre alla tassa di iscrizione.
3.3) Dopo la partenza il viaggiatore può annullare il contratto pagando i servizi dei quali ha usufruito e versando all’organizzatore di viaggio un’indennità pari al 100% dei servizi non usufruiti. In tal caso, salvo quanto detto all’articolo 11, il viaggiatore dovrà provvedere a sua cura e spese per il ritorno e/o per la prosecuzione del viaggio.
3.4) Il viaggiatore può recedere dal contratto senza versamento di alcuna indennità nei casi previsti dai successivi articoli 5.2 e 9.5.
3.5) Sia la dichiarazione di annullamento che quella di recesso devono pervenire in forma scritta a pena di invalidità ex art. 1352 C.Civ..
3.6) In caso di contratto a distanza non si applicano, a norma dell’art. 55 lett. b) D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il diritto di recesso di cui agli artt. 64 e seguenti, nonché gli artt. 52 e 53 e il comma 1 dell’art. 54.

4) Risoluzione del contratto per forza maggiore o caso fortuito e cancellazione del pacchetto turistico da parte dell’organizzatore di viaggio
4.1) Il contratto si risolve per l’impossibilità totale della prestazione dovuta a caso fortuito e causa di forza maggiore sempre che le parti non si accordino per pacchetti o servizi sostitutivi.
4.2) A puro titolo esemplificativo e senza esclusione di casi non espressi si considerano cause di forza maggiore non imputabili all’organizzatore di viaggio:
a) gli scioperi che comportino sospensioni dei servizi oggetto del pacchetto turistico o grave intralcio dei medesimi;
b) le calamità naturali e le avverse condizioni atmosferiche che comportino sospensioni dei servizi oggetto del pacchetto turistico o grave intralcio dei medesimi;
c) gli avvenimenti bellici, gli atti di terrorismo, le sommosse e i disordini civili in generale.
4.3) L’organizzatore di viaggio può cancellare il pacchetto turistico a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel programma informandone il viaggiatore almeno venti giorni prima della data di partenza.
4.4) Nel caso di cui al punto 4.3 al viaggiatore ha diritto di scelta tra il rimborso del prezzo già corrisposto e la sostituzione del pacchetto turistico cancellato con altro, individuato d’accordo tra le parti, di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo ovvero qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo.
4.5) Nei casi di cui al presente articolo 4 al viaggiatore non spetta alcun risarcimento del danno.

5) Modifiche delle condizioni contrattuali
5.1) Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne dà immediato avviso in forma scritta al viaggiatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Il viaggiatore comunica all’organizzatore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso se intende accettare o meno la modifica propostagli.
Trascorso detto termine senza che il viaggiatore abbia risposto, la proposta di modifica si riterrà da lui accettata.
5.2) Ove non accetti la proposta di modifica il viaggiatore può, alternativamente, recedere senza pagamento di alcuna indennità ottenendo il rimborso della somma di denaro già corrisposta ovvero usufruire di un altro pacchetto turistico, individuato d’accordo fra le parti, di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo.
5.3) Non si considerano significative e non comportano l’applicazione delle precedenti clausole 5.1 e 5.2 le variazioni che non comportino una alterazione sostanziale di una parte rilevante del pacchetto turistico quali, a puro titolo esemplificativo e senza esclusione di casi non espressi:
a) modifica della data od ora di partenza e/o della data od ora di arrivo con slittamento inferiore alle 24 ore;
b) unificazione su di un unico scalo di partenze od arrivi originariamente prevista da diversi scali italiani o esteri purché l’organizzatore provveda al trasporto gratuito del viaggiatore fino allo scalo sostitutivo o a quello sostituito;
c) inserimento, in Italia e nel paese di destinazione, di scali intermedi originariamente non previsti;
d) sostituzione dell’albergo o (per le crociere sul Nilo) della motonave originariamente previsti con altri alberghi o motonavi di pari categoria fermo restando l’itinerario;
e) eliminazione o sostituzione nei viaggi organizzati dalle tappe di mero transito intendendosi per tali quelle località nelle quali è previsto il pernottamento o il pasto senza previsione di visite a luoghi o monumenti, l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri.
5.4) Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore di viaggio predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

6) Reclamo
6.1) Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché l’organizzatore di viaggio o il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
6.2) In ogni caso il viaggiatore deve, a pena di decadenza, sporgere reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
6.3) L’organizzatore è responsabile solo per i servizi a lui prenotati e facenti parte del pacchetto base; pertanto qualsiasi lamentela per servizi acquistati in loco, dovrà essere fatta direttamente a coloro che hanno erogato i servizi medesimi.

7) Responsabilità
7.1) L’organizzatore e il venditore sono responsabili secondo le rispettive responsabilità per il caso di mancata o inesatta esecuzione, salvo che l’inadempimento sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile, ovvero imputabile al viaggiatore o a fatto, imprevedibile o inevitabile di un terzo.
7.2) La responsabilità dell’ organizzatore del viaggio per danni a persone e cose non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle Leggi vigenti e dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia.
7.3) L’agente di viaggio (venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma solo di quelle derivanti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
7.4) La responsabilità dell’organizzatore non comprende quella derivante da inadempimento o in attesa esecuzione dei servizi autonomamente acquistati dal viaggiatore e non facenti parte del pacchetto turistico.
7.5) Il viaggiatore è tenuto a prendere nota di tutte le informazioni riportate nel catalogo, del “Buono a Sapersi” in particolare.

8) Diritto di Surrogazione
8.1) Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore di viaggio tutti i documenti , le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surrogazione previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e, in mancanza, è responsabile nei confronti dell’organizzatore del pregiudizio che abbia arrecato al suo diritto di surrogazione.

9) Revisione del prezzo
9.1) I costi posti a base dei pacchetti turistici riportati in catalogo sono determinati, a seconda dei servizi offerti, in Euro, in USD o in moneta locale del paese di destinazione. Il prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico è calcolato per un minimo di 25 viaggiatori, salva diversa indicazione in tabella, a seconda dei servizi offerti, ai rapporti di cambio:
1 Euro = 1,41 USD
1 Euro = 1,98 Dinari Tunisini
ed è soggetto a revisione in conseguenza della variazione del tasso di cambio o del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tasse sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti).
9.2) Per i voli charter la revisione del prezzo determinata dalla variazione del costo del carburante per aeromobili (Jet Aviation Fuel) verrà determinata assumendo come parametri di riferimento:
A) i seguenti costi medi ponderati per ogni posto volo della voce carburante:
€ 48,07 per i voli diretti in Tunisia;
€ 67,30 per i voli diretti in Turchia;
€ 96,14 per i voli diretti in Egitto o Giordania;
€ 69,29 per i voli diretti in Israele;
€ 72,10 per i voli diretti in Grecia;
€ 48,07 per i voli diretti in Spagna/Baleari;
€ 96,14 per i voli diretti in Spagna/Canarie;
€ 57,68 per i voli diretti in Spagna/Costa Sol.
B) un prezzo del carburante per aeromobili (Jet Aviation Fuel) pari a USD 610 per tonnellata da convertirsi in Euro secondo il rapporto di cambio indicato al punto 9.1 che precede.
Il calcolo della revisione verrà effettuato rilevando il prezzo medio per tonnellata del carburante per aeromobili del secondo mese di calendario antecedente la partenza come riportato in http://www.platts.com/ (Platts European Marketscan: Jet Aviation Fuel f.o.b. prodotti Mediterraneo) convertito in Euro al tasso medio di cambio euro/dollaro del secondo mese di calendario antecedente la partenza. Il prezzo del carburante così rilevato verrà confrontato con quello di cui alla lettera “B” che precede e in caso di variazione, in aumento o diminuzione, superiore al 3% la medesima variazione percentuale in concreto rilevata verrà applicata, a titolo di revisione, al costo medio del carburante a sedile di cui alla lettera “A” che precede. In caso, invece, di variazione, in aumento o diminuzione, del prezzo del carburante in misura pari o inferiore al 3% rispetto al prezzo di cui alla lettera “B” che precede non si farà luogo a revisione del prezzo. 
9.3) Per i voli di linea o voli speciali non a contratto, per la navigazione marittima e fluviale la revisione del prezzo sarà pari all’adeguamento richiesto, per posto volo o posto nave, dalle Compagnie Aeree o di Navigazione e similmente per i diritti e le tasse la revisione sarà pari all’adeguamento richiesto dai competenti Enti o Autorità.
9.4) Per i pacchetti turistici che comprendono servizi i cui costi sono determinati in USD o in moneta locale del paese di destinazione il prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico è, inoltre, soggetto a revisione in caso di variazione del tasso di cambio in misura superiore al 3% rispetto alle parità riportate al comma 1 del presente articolo. La revisione, in tal caso, sarà calcolata applicando al prezzo di vendita del pacchetto turistico un aumento o una diminuzione percentuale pari alla variazione del tasso di cambio eccedente la misura del 3%.
9.5) L’organizzatore di viaggio deve, a pena di nullità, avvisare il viaggiatore con comunicazione scritta dell’aumento a seguito di revisione e nella stessa forma, e sempre a pena di nullità, il viaggiatore deve richiedere la revisione in diminuzione.
9.6) Qualora la revisione ecceda il 10% del prezzo originario del pacchetto turistico il viaggiatore può recedere dal contratto senza pagamento di alcuna indennità a condizione che ne dia comunicazione scritta all’organizzatore di viaggio entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso di aumento.
9.7) La revisione non può mai essere effettuata nei venti giorni che precedono la partenza.

10) Cessione del contratto
10.1) Il viaggiatore può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico.
10.2) In tal caso il viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire all’organizzatore di viaggio o al venditore entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza e dovrà indicare le generalità del cessionario.
10.3) Per la cessione verranno addebitate Euro 26 a persona e, a seguito della cessione, il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.
10.4) Lo stesso importo verrà applicato in caso di qualsiasi ulteriore richiesta da parte del viaggiatore per modifiche a prenotazione già avvenuta e confermata.
10.5) I regolamenti delle compagnie aeree normalmente non prevedono la possibilità di cessione a terzi o rimborso del biglietto, se questo è già stato emesso: pertanto, nessun rimborso o sostituzione sarà possibile a biglietto emesso, se questo non sia consentito dalla compagnia che effettua il trasporto aereo.

11) Condizioni Generali di assicurazioni
11.1) L’organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, le seguenti polizze assicurative:
1) Consulenza medica
2) Rientro medico sanitario del passeggero
3) Rientro di un familiare assicurato
4) Spese di viaggio di un familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7 giorni
5) Rientro dei figli minori
6) Rimborso spese di cura, fino a un massimale di € 5.164,57
7) Rientro anticipato a causa di lutto in famiglia, fino concorrenza di € 774,69
8) Invio medicinali urgenti
9) Rimpatrio salma
10) Bagaglio: massimale fino a € 413,17 (a Primo Rischio Assoluto)
11.2) Il viaggiatore può stipulare le seguenti polizze integrative (anche con riferimento al massimale assicurato) facoltative:
a) Interassistance;
b) Bagaglio;
c) Annullamento;
d) Ritardi imprevisti;
e) Rimborso per interruzione di soggiorno.
11.3) Ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso il Ministero delle attività produttive di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del vettore o dell’organizzatore di viaggio, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
11.4) I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza delle coperture assicurative le cui condizioni e le eventuali limitazioni ad esse relativi sono riportate dettagliatamente sul Certificato di Assicurazione che verrà consegnato prima della partenza. Copia dello stesso può essere richiesto al momento della prenotazione del viaggio.
11.5) L’organizzatore di viaggio ha stipulato con la Navale Assicurazioni S.p.A. polizza di assicurazione della responsabilità civile n. 4084249A.

12) Bagaglio
12.1) In caso di sinistro verificatosi in occasione di trasporto aereo il viaggiatore dovrà farsi rilasciare la copia del P.I.R. Property Irregularity Report) ed inviare la relativa richiesta scritta di rimborso ad Mondial Assistance entro e non oltre 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
12.2) L’organizzatore declina ogni responsabilità per le conseguenze della mancata osservanza di quanto sopra.

13) Organizzazione Tecnica
ETERIA Viaggi S.r.l.
Via Galileo Ferraris, 11
Fidenza – Parma – 0524/527334
Iscr. Reg. Imprese di Parma e Codice Fiscale 00583420344
Capitale Sociale € 10.329,00
Delibera nr. 10 del 20 marzo 1994

1) Quota di Iscrizione EURO 40,00 comprendente:
A) Assicurazione Mondial Assistance Medico Bagaglio
B) Omaggio
C) Guida 


CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CON GLI INTERMEDIARI DI VIAGGIO


1) Definizione
L’agenzia quando contatta l’organizzatore di viaggio per l’acquisto di un pacchetto turistico assume la veste giuridica di intermediario di viaggio e tratta, acquista diritti ed assume obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente andante.
Pertanto l’organizzatore non conferisce alcun potere di rappresentanza all’intermediario, il quale conseguentemente, non potrà indurre terzi a ritenere che gli sia stato conferito tale potere di rappresentanza, ne’ potrà assumere obbligazioni, stipulare contratti o compiere atti giuridici in nome dell’organizzatore.

2) Obblighi dell'organizzatore
L'organizzatore fornirà all'intermediario i propri cataloghi, depliants e quant'altro illustrante i prodotti turistici, periodicamente e nella misura ritenuta opportuna.
L'organizzatore pagherà i corrispettivi dovuti all'intermediario per l'attività svolta nei tempi e nei modi previsti da separato e specifico accordo.
L'organizzatore invierà tempestivamente all'intermediario comunicazione scritta in caso di modifica o impossibilità di fornire i servizi turistici oggetto del contratto, precedentemente confermati.

3) Obblighi dell'intermediario
E' obbligo dell'intermediario:
a) portare a conoscenza dei clienti/viaggiatori le condizioni del contratto di viaggio sottoponendole alla loro accettazione;
b) controllare la corretta sottoscrizione e compilazione dei moduli del contratto di vendita, nonché l'espressa accettazione delle condizioni ivi riportate o richiamate;
c) trasmettere tempestivamente e correttamente all'organizzatore tutti i dati relativi alle prenotazioni e in particolare le generalità dei viaggiatori con i relativi domicili;
d) trasmettere tempestivamente al cliente/viaggiatore la comunicazione delle eventuali modifiche decise dall'organizzatore;
e) conservare presso i propri uffici, per il periodo previsto dal codice civile e/o dalle leggi speciali in materia, una copia del modulo di proposta e accettazione del contratto, che metterà a disposizione dell'Organizzatore, ove questi lo chieda, per esigenze assicurative, fiscali, amministrative o giudiziali;
f) trasmettere all'organizzatore la documentazione necessaria per la richiesta dei visti consolari, qualora tale incombenza sia a carico di quest'ultimo.
Le comunicazioni tra le parti dovranno essere trasmesse per iscritto (lettera, fax, telegramma ed in genere strumenti telematici).

4) Pagamenti
L'intermediario, garantisce il pagamento da parte del cliente, e salvo regresso verso lo stesso, del prezzo del viaggio, soggiorno, pacchetto turistico, servizio turistico, nonché le eventuali indennità di recesso e quant’altro dovuto dal cliente/viaggiatore per effetto della conclusione del contratto di viaggio.

5) Contenzioso con il Viaggiatore
In caso di controversie con il viaggiatore le parti si impegnano a collaborare, comunicandosi le informazioni e trasmettendosi i documenti necessari al fine di gestire il contenzioso.
 
 
 
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO MONDIAL ASSISTANCE Mod. BB10


Eteria Viaggi srl, in collaborazione con Mondial Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente inte-ressanti. La polizza è depositata presso la sede di Eteria Viaggi srl.
Le garanzie considerate sono “Interassistance 24 ore su 24” e “Bagaglio” e le relative condizioni generali sono contenute integral-mente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.r.l., in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali ab-biano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. Ai fini contrattuali sono equiparati anche i cittadini residenti nella Svizzera Italiana.
Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative "Interassistance 24 ore su 24" e "Bagaglio" decorrono e sono valide:
-    per i soli cittadini residenti/domiciliati in Italia;
-    dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ul-tima formalità dal contratto stesso prevista;
-    per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
-    fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione.

2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
•    quarantene;
•    epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limi-tativo:
-    chiusura di scuole,
-    chiusura di aree pubbliche,
-    limitazione di trasporti pubblici in città,
-    limitazioni al trasporto aereo.

GARANZIE

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24

Art. 1 - L'Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:
1.1 - Consulenza Medica - Quando, a seguito di malattia o infortunio, occorra accertare lo stato di salute dell'Assicurato, Mondial Assi-stance mette a disposizione il proprio Servizio di Guardia Medica per i contatti necessari, al fine di valutare quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

1.2 - Rientro Sanitario
1.2.1 - Trasporto in ambulanza - In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il suo ricovero in o-spedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
1.2.2 - Rientro sanitario - Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo, il costo della prestazione è inte-ramente a carico di Mondial Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 4 - Scelta dei mezzi di traspor-to/Interassistance-Disposizioni Comuni.
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.
1.2.3 - Esclusioni comuni - Sono escluse dall'assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all'Assi-curato di continuare il suo viaggio o soggiorno.
Sono altresì esclusi:
• le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato o alla stipulazione del contratto, le malattie cro-niche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
• lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
• gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcoolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, da sindrome da immu-nodeficienza acquisita (AIDS), da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
• le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali;
• tutti i casi previsti agli artt. 2 e 3 - Interassistance - Disposizioni Comuni/Esclusioni.
Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all'importo di € 1.291,14 per i viaggi al-l'estero e € 516,46 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.
Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
• sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
 - quarantene;
 - epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitati-vo:
-    chiusura di scuole,
-    chiusura di aree pubbliche,
-    limitazione di trasporti pubblici in città,
-    limitazioni al trasporto aereo.


1.3 - Rientro della Salma - In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, Mondial Assistance organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto.
Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione.

1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicurato - A seguito del rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo.
Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri Assicurati fino all'importo di € 154,94 per persona (massimo 2 persone).

1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il ma-lato o il ferito.

1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguito di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l'Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata dall'Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiunge-re i minori e ricondurli al domicilio in Italia.

1.7 - Spese di Cura
1.7.1 Oggetto - Mondial Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
• al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di pre-scrizione medica)
• al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati.
Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa (fatture o ricevute) in originale.
1.7.2 - Limitazioni - Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e € 51,65 per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese odon-toiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 103,29 per i viaggi al-l'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicu-rati ed i sottolimiti sopra indicati, purché sostenute entro i 60 giorni successivi all'evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 25,82 a carico dell'Assicurato. Nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la quale viene chiesto il rimborso.
In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Mondial Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il tota-le degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.
1.7.3 - Esclusioni - Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
• infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato; malattie croniche, malattie mentali o psicosoma-tiche; stato di gravidanza oltre il 180º giorno; infortuni o malattie derivanti da abuso di alcoolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici o mal-formazioni congenite; interruzione volontaria della gravidanza;
• acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
• interventi o applicazioni di natura estetica;
• visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;

• tutti i casi previsti all'art. 2 e 3 - Interassistance - Disposizioni Comuni/Esclusioni.
1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortu-nio, Mondial Assistance rimborsa fino alla concorrenza di € 103,29 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicu-rato. Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori.

1.9 - Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.

1.10 - Rientro Anticipato - Se l'Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, Mondial Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 774,69 per i viaggi all'estero e € 258,23 per i viaggi in Italia. Il rientro potrà essere effettua-to con: aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore.

1.11 - Invio Medicinali Urgenti (solo per i viaggi all'estero) - Assistance provvede all'invio dei medicinali necessari (purché in commer-cio in Italia) alla salute dell'Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, ac-certa che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'im-portazione dei farmaci richiesti.

1.12 - Invio Messaggi Urgenti - Qualora l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a perso-ne residenti in Italia, Mondial Assistance provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi.

1.13 - Rimborso Spese Telefoniche (solo per i viaggi all'estero) - Sono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dal-l'Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di € 103,29.

1.14 - Interprete a Disposizione - Quando l'Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e si renda necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Mondial Assistance reperisce tale interprete e lo invia pres-so l'Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di € 516,46.

1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all'estero) - In caso di evento non doloso avvenuto all'estero, Mondial Assistance costituirà in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Mondial Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. L'ammontare massimo coperto da Mondial Assistance, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Mondial Assistance stessa indicate, è di € 2.582,28 per cauzione, somma che l'Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni dalla costituzione della cau-zione stessa.

1.16 - Anticipo Denaro - Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile prov-vedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Mondial Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di € 2.582,28. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare a Mondial Assi-stance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assi-curato non sarà in grado di fornire a Mondial Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il tra-sferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.


INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2 - Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire presta-zioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Mondial Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.

Art. 3 - Esclusioni - Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi provocati da:
• viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
• guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
• esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, sommosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
• quarantene
• epidemia aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da
comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio
di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
- chiusure di scuole,
- chiusura di aree pubbliche,
- limitazione di trasporti pubblici in città
- limitazioni al trasporto aereo.
• prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettua-te isolatamente, alpinismo superiore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'ac-qua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sciacrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, delta-plano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Sono esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.

Art. 4 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico sa-ranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:
- aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - auto-ambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:
- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un mas-simo di 48 ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

Art. 5 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini dell'art. 1 del Certificato Assicurativo, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

Art. 6 - Responsabilità - Mondial Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'ese-cuzione di cui all'art. 1 in caso di:
- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

BAGAGLIO

Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l'Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mez-zo di un'impresa di trasporto.
L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:
a)    il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
b)    gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.)
c)    gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
d)    nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconse-gna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di € 103,29, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale.
L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle dispo-sizioni dell'art. 5.

Art. 2 - Limitazioni
2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato:
a)    gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b)    apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).
2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 51,65. I corredi fotocineottici (macchina fotografi-ca, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.
2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Mondial Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia infe-riore al massimale assicurato.

Art. 3 - Esclusioni - Sono esclusi dall'assicurazione:
a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chèques, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e col-lezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d'arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal com-puter, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi.
b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell'Assicurato;
d) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intem-perie;
e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
f) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastona-tura;
g) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
i) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
j) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell'automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visi-bile dall'esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.

Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Mondial Assistance pa-gherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del baga-glio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 Cod.Civ.

Art. 5 - Indennizzo - L'indennità per la perdita totale o parziale e l'avaria degli oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all'uso o per altre ragioni, se ne terrà equamente conto.
In caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.


In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI (validi per tutte le Garanzie)

Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve:
- per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24,
- per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a Mondial Assistance Europe N.V.  – Rappresentanza Generale per l’Italia – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, fornendo inoltre a Mon-dial Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazio-ne, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza,consentendo a Mondial Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.

Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a cedere a Mondial Assistance, fino alla concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rival-sa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Mondial Assistance di esercitare tali diritti.

Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.

Art. 4 - Obblighi in caso di Sinistro

Interassistance 24 ore su 24

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicura-zione, che sarà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

Dati Indispensabili all’Intervento
E' assolutamente indispensabile che siano comunicati i dati necessari all'intervento, e più precisamente:
-    i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito
-    il tipo di assistenza richiesto
-    il numero del Certificato Assicurativo
-     l'indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
-    il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.

Consulenza Medica/Rientro Sanitario
Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare.
In caso di ricovero, fornire i dati relativi all'ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l'infortunato.

Spese di Cura
Conservare ed inviare entro 5 giorni a Mondial Mondial Assistance Europe N.V.  – Rappresentanza Generale per l’Italia – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ri-covero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Bagaglio

In caso di Danni subiti in Aeroporto:
- mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found". Inoltrare sempre reclamo scritto a Vettore Aereo;
- furto: sporgere regolare denuncia scritta all'Ufficio di Polizia dell'aeroporto.
In caso di Danni subiti in altre circostanze:
sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con ri-chiesta di rimborso al Vettore od all'Albergatore eventualmente responsabili.
In ogni caso: notificare il danno scrivendo entro 5 giorni a Mondial Assistance Europe N.V.  – Rappresentanza Generale per l’Italia – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni) presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato in luogo dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI - Importi espressi in Euro
    
Destinazione viaggio                          ITALIA        EUROPA        MONDO

Spese di cura (art. 1.7.1)              €  258,23     €  5.164,57     €  5.164,57
Bagaglio
Furto, Incendio, Rapina, Scippo, mancata
Riconsegna e/o danneggiamento    €  258,23    €     413,17    €     413,17


Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito web
www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta a:

Mondial Assistance Europe N.V.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano


•    Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
•    Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico
evidenziato sul Certificato di Assicurazione

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l’Italia, da società del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche me-diante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di espri-mere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità.
Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.
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Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei even-tualmente richieste.
Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Eu-rope N.V.  – Rappresentanza Generale per l’Italia. - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.
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Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.  185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regola-mento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie  al fine di pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali , in conformità alll’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1)    Informazioni Relative alla Società
-   Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è Mondial Assistance Europe N.V.
-   Sede Legale
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Capitale Sociale sottoscritto € 42.282.840, di cui versato € 30.963.939  
-   Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664,
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni da De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) e dall’Autorità Olandese per i Mercati  Finanziari i (AFM) con il numero 12000567, Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664
-   Rappresentanza Generale per l’Italia
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Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07089870963, Rea 1934785
-   Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 24 giugno 2010, al nr. I.00086, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I.
2)     Informazioni Relative al Contratto
-   Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di sce-gliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
-   Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’’Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto,  ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
-  Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Servizio Qualità
Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l’Italia
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Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:
ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA (Italia)
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudizia-ria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
3)     Informazioni in Corso di Contratto
-   Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MONDIAL ASSISTANCE FACOLTATIVA Mod. ANL

Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la garanzia “Annullamento Viaggio”, che rimborsa le penali trattenute per regolamento dal Tour Operator, se l’Assicurato rinuncia alla partenza  per una delle motivazioni sotto riportate.
AVVERTENZALe coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.


GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO

Art. 1 - Oggetto - L’assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota di iscri-zione) dovuta per contratto dall’Assicurato all’Organizzatore del Viaggio o al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi docu-mentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, del coniuge o convivente more uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.
1.2 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo coniuge o conviven-te more uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.
1.3 - Malattia, Infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato.
1.4 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell’Assicurato o nuova assunzione.
1.5 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.
1.6 - Intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio.
Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2 e 1.3 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.

Art. 2 - Scoperto - Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di € 51,65, a carico dell’Assicurato.

Art. 3 - Esclusioni e Limitazioni
3.1 - Dall’assicurazione sono escluse le rinunce dovute a:
a)    un evento non previsto dal precedente art. 1 Oggetto e successivi capoversi,
b)    infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 1), come pure le malattie croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcoolici; stato di gravi-danza,
c)    motivi professionali, salvo quanto previsto al precedente art. 1.4,
d)    scioperi, negazione di visti consolari, incompatibilità con vaccinazioni.
e)     quarantene
f)    epidemia aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ov-vero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e
       non limitativo:
g)    chiusure di scuole,
h)    chiusura di aree pubbliche,
i)    limitazione di trasporti pubblici in città
j)    limitazioni al trasporto aereo
3.2 - Qualora l’Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate nell’art. 1.1 e 1.2 che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l’Assicurato direttamente coinvolto.
3.3 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione siano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 1, Mondial Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale adde-bitata rimarrà a carico dell’Assicurato.
3.4 - In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà alla Centrale Operativa di effettuare un controllo medico.
3.5 - Mondial Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.

In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate all’art. 1 “Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali” delle Con-dizioni Generali di Assicurazione.


OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - In caso di annullamento avvisare immediatamente l’Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere, entro 5 giorni a Mon-dial Assistance Europe N.V. - Servizio Liquidazione Danni – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano, allegando la certificazione medica o di ricovero e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia.
Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall’Agenzia di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17/3/1995, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l’annullamento emessi dall’Organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, ecc.).
L’Assicurato dovrà fornire a Mondial Assistance tutte le informazioni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inol-tre, concludendo l’assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Mondial Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod.Civ.

Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere a Mondial Assistance, fino alla concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di ri-valsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Mondial Assistance di esercitare tali diritti.

Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge italiana.

CAPITALE ASSICURATO

Fino al costo totale del viaggio

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web
www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
Mondial Assistance Europe N.V.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano


•    Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e il Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifi-co.
•    Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico
evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

 

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POLITICA PRIVACY DEL SITO Nella presente informativa, resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali Continua

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Ci permettiamo dare ai nostri clienti alcune segnalazioni e precisazioni importanti che, a nostro parere, dovrebbero aiutare a meglio comprendere i servizi offerti. Continua
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