Condizioni Generali e Assicurazioni

1) Informazioni generali

1.1) Il contratto è regolato dalla direttiva 90/314/CEE, dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n.79, dalla Legge Regionale Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 nonché dalle previsioni del codice civile e dalle altre norme di legge in quanto qui non derogate. Le presenti condizioni generali si applicano unicamente ai contratti di compravendita dipacchetti turistici così come definiti dall’Art. 34 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79.1.2) Il contratto è inoltre disciplinato dalle presenti condizioni generali e dalle altre condizioni – delle quali il turista attesta aver acquisito piena conoscenza – riportate nel catalogo, negli opuscoli e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del viaggio.1.3) Il programma è stato redatto in osservanza al disposto dell’art. 15 della Legge Regionale Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7, concernente “Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici”.1.4) Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: “la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.1.5 ) Il programma è valido dal 01/11/2015 al 31/10/2016 Aut. Ass. Reg. Emilia Romagna in richiesta.

2) Pagamenti

2.1) Il turista deve versare, all’atto della prenotazione, una somma pari al 25% del prezzo a titolo di acconto oltre alla tassa di iscrizione.2.2) Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza.2.3) Qualora tra il giorno della prenotazione e quello della partenza intercorrano meno di 20 giorni il turista deve versare l’intero prezzo al momento della prenotazione.2.4) I termini di cui sopra hanno carattere essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1457 cod. civ. avuto riguardo all’interesse dell’organizzatore di viaggio.

3) Annullamento del contratto e recesso dal contratto da parte del turista

3.1) Il turista può annullare il contratto in qualsiasi momento corrispondendo all’organizzatore di viaggi un’indennità di importo pari: alla tassa d’iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio fino a 40 giorni lavorativi prima della partenza; al 25% del prezzo oltre alla tassa d’iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 39 ed 15 giorni lavorativi anteriori alla partenza; al 70% del prezzo oltre alla tassa d’iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 14 ed i 3 giorni lavorativi prima della partenza; al 100% del prezzo oltre alla tassa d’iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 2 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa.3.2) Nei casi in cui i costi sostenuti dall’organizzatore di viaggio siano di importo superiore a quello dell’indennità determinata secondo i criteri di cui al punto 3.1 e 3.7 il turista sarà tenuto unicamente a corrispondere all’organizzatore di viaggio l’integrale rimborso dei costi suddetti oltre alla tassa di iscrizione.3.3) Dopo la partenza il turista può annullare il contratto pagando i servizi dei quali ha usufruito e versando all’organizzatore di viaggio un’indennità pari al 100% dei servizi non usufruiti. In tal caso, salvo quanto detto all’articolo 11, il turista dovrà provvedere a sua cura e spese per il ritorno e/o per la prosecuzione del viaggio.3.4) Il turista può recedere dal contratto senza versamento di alcuna indennità nei casi previsti dai successivi articoli 5.2 e 9.6.3.5) Sia la dichiarazione di annullamento che quella di recesso devono pervenire in forma scritta a pena di invalidità ex art. 1352 C.Civ..3.6) In caso di contratto a distanza non si applicano, a norma dell’art. 55 lett. b) D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il diritto di recesso di cui agli artt. 64 e seguenti, nonché gli artt. 52 e 53 e il comma 1 dell’art. 54.3.7) In caso di viaggi di gruppo è consentita una riduzione, senza pagamento di alcuna indennità, del 10% del numerodei partecipanti sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio con un massimo di 10 passeggeri cancellati.Il gruppo rimanente dovrà avere sempre e comunque il minimo di 25 partecipanti richiesti. Per cancellazioni eccedenti il 10% dei partecipanti, verranno applicate le indennità di importo pari a: diritto fisso di € 40 a passeggero se la cancellazione viene portata a conoscenza dell’organizzatore di viaggio sino a 60 giorni lavorativi prima della data di partenza; 25% del prezzo oltre alla tassa di iscrizione se la cancellazione viene portata a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 59 e i 15 giorni lavorativi prima della data di partenza; 70% del prezzo oltre alla tassa di iscrizione se la cancellazione viene portata a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 14 e i 3 giorni lavorativi prima della data di partenza; 100% del prezzo oltre alla tassa di iscrizione se la cancellazione viene portata a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 3 giorni lavorativi prima della data di partenza e fino alla data della stessa.3.8) Per le cancellazioni di pacchetti di viaggio che prevedono voli low cost e/o volo di linea verrà applicata un’indennità calcolata come segue: l’indennità per il volo low cost e/o volo di linea è di importo pari al totale costo del volo;l’indennità dei servizi a terra segue i criteri di calcolo sopra riportati al punto 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7. Le medesimeindennità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documentidi espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o il soggiorno.3.9) Non è consentito il recesso da singoli servizi componenti il pacchetto turistico, ivi compresi i servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio quali a titolo esemplificativo: tour guidati, mostre, visite, escursioni, crociere, ecc. 

4) Risoluzione del contratto per forza maggiore o caso fortuito e cancellazione del pacchetto turistico da parte dell’organizzatore di viaggio

4.1) Il contratto si risolve per l’impossibilità totale della prestazione dovuta a caso fortuito e causa di forza maggiore sempre che le parti non si accordino per pacchetti o servizi sostitutivi.4.2) A puro titolo esemplificativo e senza esclusione di casi non espressi si considerano cause di forza maggiore non imputabili all’organizzatore di viaggio:a) gli scioperi che comportino sospensioni dei servizi oggetto del pacchetto turistico o grave intralcio dei medesimi;b) le calamità naturali e le avverse condizioni atmosferiche che comportino sospensioni dei servizi oggetto del pacchetto turistico o grave intralcio dei medesimi;c) gli avvenimenti bellici, gli atti di terrorismo, le sommosse e i disordini civili in generale.4.3) L’organizzatore di viaggio può cancellare il pacchetto turistico a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel programma informandone il turista almeno venti giorni prima della data di partenza. 4.4) Nel caso di cui al punto 4.3 al turista ha diritto di scelta tra il rimborso del prezzo già corrisposto e la sostituzione del pacchetto turistico cancellato con altro, individuato d’accordo tra le parti, di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo ovvero qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo.4.5) Nei casi di cui al presente articolo 4 al turista non spetta alcun risarcimento del danno.

5) Modifiche delle condizioni contrattuali

5.1) Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.Il turista comunica all’organizzatore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso se intendeaccettare o meno la modifica propostagli.Trascorso detto termine senza che il turista abbia risposto, la proposta di modifica si riterrà da lui accettata.5.2) Ove non accetti la proposta di modifica il turista può, alternativamente, recedere senza pagamento di alcuna indennità ottenendo il rimborso della somma di denaro già corrisposta ovvero usufruire di un altro pacchetto turistico,individuato d’accordo fra le parti, di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo.5.3) Non si considerano significative e non comportano l’applicazione delle precedenti clausole 5.1 e 5.2 le variazioni che non comportino una alterazione sostanziale di una parte rilevante del pacchetto turistico quali, a puro titolo esemplificativo e senza esclusione di casi non espressi:a) modifica della data od ora di partenza e/o della data od ora di arrivo con slittamento inferiore alle 24 ore;b) unificazione su di un unico scalo di partenze od arrivi originariamente prevista da diversi scali italiani o esteri purché l’organizzatore provveda al trasporto gratuito del turista fino allo scalo sostitutivo o a quello sostituito;c) inserimento, in Italia e nel paese di destinazione, di scali intermedi originariamente non previsti; d) sostituzione dell’albergo o (per le crociere sul Nilo) della motonave originariamente previsti con altri alberghi o motonavi di pari categoria fermo restando l’itinerario;e) eliminazione o sostituzione nei viaggi organizzati dalle tappe di mero transito intendendosi per tali quelle località nelle quali è previsto il pernottamento o il pasto senza previsione di visite a luoghi o monumenti, l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri.5.4) Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore di viaggio predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

6) Reclamo

6.1) Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore di viaggio o il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.6.2) In ogni caso il turista deve, a pena di decadenza, sporgere reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.6.3) L’organizzatore è responsabile solo per i servizi a lui prenotati e facenti parte del pacchetto base; pertanto qualsiasi lamentela per servizi acquistati in loco, dovrà essere fatta direttamente a coloro che hanno erogato i servizi medesimi.

7) Responsabilità

7.1) L’organizzatore e il venditore sono responsabili secondo le rispettive responsabilità per il caso di mancata o inesatta esecuzione, salvo che l’inadempimento sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile, ovvero imputabile al turista o a fatto, imprevedibile o inevitabile di un terzo.7.2) La responsabilità dell’ organizzatore del viaggio per danni a persone e cose non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle Leggi vigenti e dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia.7.3) L’agente di viaggio ( intermediario) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma solo di quelle derivanti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti dalle leggi vigenti.7.4) La responsabilità dell’organizzatore non comprende quella derivante da inadempimento o in attesa esecuzione dei servizi autonomamente acquistati dal turista e non facenti parte del pacchetto turistico.7.5) Il turista è tenuto a prendere nota di tutte le informazioni riportate nel catalogo, del “Buono a Sapersi” in particolare.

8) Diritto di Surrogazione

8.1) Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore di viaggio tutti i documenti , le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surrogazione previsto dall’art. 48 del D. Lgs. 23 maggio 2011, e in mancanza,è responsabile nei confronti dell’organizzatore del pregiudizio che abbia arrecato al suo diritto di surrogazione.

9) Revisione del prezzo

9.1) I costi posti a base dei pacchetti turistici riportati in catalogo sono determinati, a seconda dei servizi offerti, in Euro, in USD o in moneta locale del paese di destinazione. Il prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico è calcolato per un minimo di 25 viaggiatori, salva diversa indicazione in tabella, a seconda dei servizi offerti, ai rapporti di cambio:
1 Euro = 1,20 USD
ed è soggetto a revisione in conseguenza della variazione del tasso di cambio o del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tasse sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti).
9.2) Per i diritti e le tasse, compresa la “carbon tax” istituita dal Dlgs n.257 del 30.12.2010 che attua la direttiva 2008/101/CE, la revisione sarà pari all’adeguamento richiesto dai competenti Enti o Autorità.
9.3) Per i voli di linea, i voli low cost e i voli charter non a contratto, per la navigazione marittima e fluviale la revisione del prezzo sarà pari all’adeguamento richiesto, per posto volo o posto nave, dalle Compagnie Aeree o di Navigazione e similmente per i diritti e le tasse ( inclusa la “carbon tax” istituita dal Dlgs n.257 del 30.12.2010 che attua la direttiva 2008/101/CE) la revisione sarà pari all’adeguamento richiesto dai competenti Enti o Autorità. Le tariffe aeree sono aggiornate al 31/10/2015 (salvo diversamente indicato ) e si intendono in bassa stagione; per le altre città e le altre stagionalità è necessario applicare supplementi.
9.4) Per i pacchetti turistici che comprendono servizi i cui costi sono determinati in USD o in moneta locale del paese di destinazione il prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico è, inoltre, soggetto a revisione in caso di variazione del tasso di cambio in misura superiore al 3% rispetto alle parità riportate al comma 1 del presente articolo. La revisione, in tal caso, sarà calcolata applicando al prezzo di vendita del pacchetto turistico un aumento o una diminuzione percentuale pari alla variazione del tasso di cambio eccedente la misura del 3%.
9.5) L’organizzatore di viaggio deve, a pena di nullità, avvisare il turista con comunicazione scritta dell’aumento a seguito di revisione e nella stessa forma, e sempre a pena di nullità, il turista deve richiedere la revisione in diminuzione.
9.6) Qualora la revisione ecceda il 10% del prezzo originario del pacchetto turistico il turista può recedere dal contratto senza pagamento di alcuna indennità a condizione che ne dia comunicazione scritta all’organizzatore di viaggio entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso di aumento.
9.7) La revisione non può mai essere effettuata nei venti giorni che precedono la partenza.

10) Cessione del contratto

10.1) Il turista può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti perla fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico.10.2) In tal caso il turista deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire all’organizzatore di viaggio o all’intermediario entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza e dovrà indicare le generalità del cessionario.10.3) Per la cessione verranno addebitate Euro 26 a persona e, a seguito della cessione, il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.10.4) Lo stesso importo verrà applicato in caso di qualsiasi ulteriore richiesta da parte del turista per modifiche a prenotazione già avvenuta e confermata.10.5) I regolamenti delle compagnie aeree normalmente non prevedono la possibilità di cessione a terzi o rimborso del biglietto, se questo è già stato emesso: pertanto, nessun rimborso o sostituzione sarà possibile a biglietto emesso,se questo non sia consentito dalla compagnia che effettua il trasporto aereo.

11) Condizioni Generali di assicurazioni

11.1) L’organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, le seguenti polizze assicurative:1) Consulenza medica 2) Rientro medico sanitario del turista 3) Rientro di un familiare o compagno di viaggio assicurato 4) Spese di viaggio di un familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7 giorni 5) Rientro dei figli minori di 15 anni 6) Rimborso spese di cura, fino a un massimale di € 5.164,57 (Europa/Mondo) e fino a € 258,23 in Italia 7) Rientro anticipato a causa di lutto in famiglia, fino concorrenza di € 774,698) Invio medicinali urgenti 9) Rimpatrio salma 10) Bagaglio: massimale fino a € 413,17 all’estero e fino a € 258,23 in Italia (a Primo Rischio Assoluto)11.2) Il turista può stipulare le seguenti polizze integrative (anche con riferimento al massimale assicurato) facoltative:a) Interassistance;b) Bagaglio;c) Annullamento;d) Ritardi imprevisti;e) Rimborso per interruzione di soggiorno.11.3) Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs23 maggio 2011 n. 79 , presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il Fondo nazionale di Garanzia di cui possono usufruire tutti i turisti, in caso di insolvenza o di fallimento del vettore o dell’organizzatore del viaggio, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.11.4) I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza delle coperture assicurative le cui condizioni e le eventuali limitazioni ad esse relativi sono riportate dettagliatamente sul Certificato di Assicurazione che verrà consegnato prima della partenza. Copia dello stesso può essere richiesto al momento della prenotazione del viaggio.11.5) L’organizzatore di viaggio ha stipulato con la Navale Assicurazioni S.p.A. polizza di assicurazione della responsabilità civile n. 4084249A.

12) Bagaglio

12.1) In caso di sinistro verificatosi in occasione di trasporto aereo il turista dovrà farsi rilasciare la copia del P.I.R. (Property Irregularity Report) ed inviare la relativa richiesta scritta di rimborso a Allianz Global Assistance entro e non oltre 5 giorni dal verificarsi dell’evento.12.2) L’organizzatore declina ogni responsabilità per le conseguenze della mancata osservanza di quanto sopra.

13) Organizzazione Tecnica

ETERIA Viaggi S.r.l.Via Galileo Ferraris, 11Fidenza – Parma – 0524/527334 Iscr. Reg. Imprese di Parma e Codice Fiscale 00583420344 Capitale Sociale Euro 10.329,00 Delibera nr. 10 del 20 marzo 199413) La quota di iscrizione Euro 40,00 comprende:1) Allianz Global Assistance Medico-Bagaglio;2) Omaggio3) Guida

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CON GLI INTERMEDIARI DI VIAGGIO

1) Definizione

L’agenzia quando contatta l’organizzatore di viaggio per l’acquisto di un pacchetto turistico assume la veste giuridica di intermediario di viaggio e tratta, acquista diritti ed assume obblighi esclusivamente quale mandatario del suocliente – mandante.Pertanto l’organizzatore non conferisce alcun potere di rappresentanza all’intermediario, il quale conseguentemente,non potrà indurre terzi a ritenere che gli sia stato conferito tale potere di rappresentanza, ne’ potrà assumere obbligazioni,stipulare contratti o compiere atti giuridici in nome dell’organizzatore.

2) Obblighi dell’organizzatore

L’organizzatore fornirà all’intermediario i propri cataloghi, depliants e quant’altro illustrante i prodotti turistici, periodicamente e nella misura ritenuta opportuna.L’organizzatore pagherà i corrispettivi dovuti all’intermediario per l’attività svolta nei tempi e nei modi previsti da separato e specifico accordo.L’organizzatore invierà tempestivamente all’intermediario comunicazione scritta in caso di modifica o impossibilità difornire i servizi turistici oggetto del contratto, precedentemente confermati.

3) Obblighi dell’intermediario

E’ obbligo dell’intermediario:a) portare a conoscenza dei clienti/turisti le condizioni del contratto di viaggio sottoponendole alla loro accettazione;b) controllare la corretta sottoscrizione e compilazione dei moduli del contratto di vendita, nonché l’espressa accettazione delle condizioni ivi riportate o richiamate;c) trasmettere tempestivamente e correttamente all’organizzatore tutti i dati relativi alle prenotazioni e in particolare le generalità dei viaggiatori con i relativi domicili;d) trasmettere tempestivamente al cliente/ turista la comunicazione delle eventuali modifiche decise dall’organizzatore;e) conservare presso i propri uffici, per il periodo previsto dal codice civile e/o dalle leggi speciali in materia, una copia del modulo di proposta e accettazione del contratto, che metterà a disposizione dell’Organizzatore, ove questi lo chieda, per esigenze assicurative, fiscali, amministrative o giudiziali;f) trasmettere all’organizzatore la documentazione necessaria per la richiesta dei visti consolari, qualora tale incombenza sia a carico di quest’ultimo;g) consegnare al cliente le condizioni di polizza Allianz Global Assistance ricevute dall’organizzatore e conservare la firma del cliente a conferma della presa visione ed accettazione delle condizioni assicurative. Le firme dei clienti potranno essere richieste dall’assicurazione in caso di sinistro;h) consegnare al cliente i voucher, il foglio notizie e le informazioni generali predisposte dall’organizzatore, e che l’organizzatore provvederà a far recapitare ( in via telematica oppure postale ) all’intermediario. Le comunicazioni tra le parti dovranno essere trasmesse per iscritto (lettera, fax, telegramma ed in genere strumenti telematici).

4) Pagamenti

L’intermediario, garantisce il pagamento da parte del cliente, e salvo regresso verso lo stesso, del prezzo del viaggio,soggiorno, pacchetto turistico, servizio turistico, nonché le eventuali indennità di recesso e quant’altro dovuto dal cliente/ turista per effetto della conclusione del contratto di viaggio.

5) Contenzioso con il turista

In caso di controversie con il turista le parti si impegnano a collaborare, comunicandosi le informazioni e trasmettendosi i documenti necessari al fine di gestire il contenzioso.

COPERTURE ASSICURATIVE

Eteria Viaggi s.r.l., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata presso la sede di Eteria Viaggi s.r.l.
Le garanzie considerate sono “Interassistance 24 ore su 24” e “Bagaglio” e le relative condizioni generali sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo.

DEFINIZIONI
Allianz Global Assistance: un marchio di AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – che identifica la società stessa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato Global Assistance.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
1. Decorrenza – Scadenza – Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative “Interassistance 24 ore su 24” e “Bagaglio” decorrono e sono valide:
– per i soli cittadini residenti/domiciliati in Italia;
– dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista;
– per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
– fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione.

2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.

4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

GARANZIE

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24

Art. 1 – L’Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:
1.1 – Consulenza Medica – Quando, a seguito di malattia o infortunio, occorra accertare lo stato di salute dell’Assicurato, Allianz Global Assistance mette a disposizione il proprio Servizio di Guardia Medica per i contatti necessari, al fine di valutare quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

1.2 – Rientro Sanitario
1.2.1 – Trasporto in ambulanza – In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell’Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. 1.2.2 – Rientro sanitario – Quando le condizioni dell’Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo, il costo della prestazione è interamente a carico di Allianz Global Assistance. L’Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed

Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all’importo di € 1.291,14 per i viaggi all’estero e € 516,46 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
1.3 – Rientro della Salma – In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, Allianz Global Assistance organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. 1.4 – Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicurato – A seguito del rientro sanitario dell’Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario dell’Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri Assicurati fino all’importo di € 154,94 per persona (massimo 2 persone).
1.5 – Spese di Viaggio di un Familiare – In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato o il ferito.
1.6 – Rientro dei Figli minori di 15 anni – Quando a seguito di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l’Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata dall’Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.
1.7 – Spese di Cura
1.7.1 Oggetto – Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
• al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di prescrizione medica)
• al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all’Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati.
Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa (fatture o ricevute) in originale.
1.7.2 – Limitazioni – Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € 103,29 per i viaggi all’estero e € 51,65 per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a € 103,29 per i viaggi all’estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 103,29 per i viaggi all’estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati ed i sottolimiti sopra indicati, purché sostenute entro i 60 giorni successivi all’evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 25,82 a carico dell’Assicurato. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la quale viene chiesto il rimborso.
In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Allianz Global Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.
1.7.3 – Esclusioni – Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
• infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato; malattie croniche, malattie mentali o psicosomatiche; stato di gravidanza oltre il 180º giorno; infortuni o malattie derivanti da abuso di alcoolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria della gravidanza;
• acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
• interventi o applicazioni di natura estetica;
• visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
• tutti i casi previsti agli artt. 2 Interassistance 24 ore su 24 e all’art. 1 – Limitazioni Comuni.
1.8 – Spese Supplementari di Soggiorno – Nel caso l’Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Global Assistance rimborsa fino alla concorrenza di € 103,29 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l’Assicurato. Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori.
1.9 – Rientro al Domicilio – Se le condizioni fisiche dell’Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell’Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato 1.10 – Rientro Anticipato – Se l’Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, Allianz Global Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 774,69 per i viaggi all’estero e € 258,23 per i viaggi in Italia. Il rientro potrà essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore.
1.11 – Invio Medicinali Urgenti – Allianz Global Assistance provvede all’invio dei medicinali necessari (purché in commercio in Italia) alla salute dell’Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, accerta che le specialità locali non sono equivalenti. 1.12 – Invio Messaggi Urgenti – Qualora l’Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi.
1.13 – Rimborso Spese Telefoniche – Sono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di € 103,29.
1.14 – Interprete a Disposizione – Quando l’Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e si renda necessario un interprete per favorire il contatto tra l’Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Allianz Global Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso l’Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di € 516,46.
1.15 – Anticipo Cauzioni – In caso di evento non doloso avvenuto all’estero, Allianz Global Assistance costituirà in nome e per conto dell’Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Allianz Global Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’Assicurato nella produzione del sinistro. L’ammontare massimo coperto da Allianz Global Assistance, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Allianz Global Assistance stessa indicate, è di € 2.582,28 per cauzione, somma che l’Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
1.16 – Anticipo Denaro – Quando l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere ad Allianz Global Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di € 2.582,28. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l’Assicurato dovrà prima presentare ad Allianz Global Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l’Assicurato non sarà in grado di fornire ad Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all’estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
Art. 3 – Scelta dei Mezzi di Trasporto – Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:
– aereo sanitario con équipe medica – aereo di linea in classe turistica con eventuale barella – treno e se necessario vagone letto – autoambulanza – ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:
– aereo di linea in classe turistica – treno in prima classe e/o vagone letto – autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore – ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
Art. 4 – Doppia Assicurazione – Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini dell’art. 1 del Certificato Assicurativo, l’Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l’intervento.
AVVERTENZA: In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

BAGAGLIO
Art. 1 – Oggetto – Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l’Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un’impresa di trasporto.
L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi:
a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.)
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all’estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all’importo massimo di € 103,29, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale.
L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell’art. 5.

Art. 2 – Limitazioni
2.1 – Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell’intero capitale assicurato:
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).
2.2 – L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 51,65. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.
2.3 – In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell’Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.
Art. 3 – Esclusioni – Sono esclusi dall’assicurazione:
a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller’s chèques, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi.
b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell’Assicurato;
d) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
f) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
g) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
i) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
j) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
3.1 – I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell’automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall’esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.
Art. 4 – Primo Rischio Assoluto – La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza tenere conto alcuno dell’ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall’art. 1915 Cod. Civ.

In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

LIMITAZIONI COMUNI

Art. 1 – Esclusioni – Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi provocati da:
• viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
• guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
• esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, sommosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
• prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
• quarantene
• epidemia aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
– chiusure di scuole,
– chiusura di aree pubbliche,
– limitazione di trasporti pubblici in città
– limitazioni al trasporto aereo.
Sono esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.

Art. 2 – Responsabilità – Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 1, Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni in caso di:
– movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico;
– trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
– sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
– disposizioni delle Autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI (validi per tutte le Garanzie)

Art. 1 – Al verificarsi del sinistro l’Assicurato deve:
– per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24,
– per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – P. le Lodi, 3 – 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni ), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l’entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, fornendo inoltre ad Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l’assicurazione, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo ad Allianz Global Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.
Art. 2 – L’Assicurato è tenuto a cedere ad Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti.
Art. 3 – Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.

 

Dati Indispensabili all’Intervento
E’ assolutamente indispensabile che siano comunicati i dati necessari all’intervento, e più precisamente:
– i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito
– il tipo di assistenza richiesto
– il numero del Certificato Assicurativo
– l’indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
– il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.
Consulenza Medica/Rientro Sanitario
Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare.
In caso di ricovero, fornire i dati relativi all’ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l’infortunato.
Spese di Cura
Conservare ed inviare entro 5 giorni ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.


In caso di Danni subiti in Aeroporto:
– mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l’ufficio aeroportuale “Lost and Found”. Inoltrare sempre reclamo scritto a Vettore Aereo;
– furto: sporgere regolare denuncia scritta all’Ufficio di Polizia dell’aeroporto.
In caso di Danni subiti in altre circostanze:
sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al Vettore od all’Albergatore eventualmente responsabili.
In ogni caso: notificare il danno scrivendo entro 5 giorni ad AGA International S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia – P. le Lodi, 3 – 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni) presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato in luogo dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI – Importi espressi in Euro
Spese di cura (art. 1.7.1) ITALIA € 258,23 EUROPA € 5.164,57 MONDO € 5.164,57
Bagaglio
Furto, Incendio, Rapina, Scippo, mancata Riconsegna e/o danneggiamento ITALIA € 258,23 EUROPA € 413,17 MONDO € 413,17

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito web
www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta ad:

AGA International S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
P. le Lodi, 3 – 20137 Milano
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell’Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout, 75009 Paris – France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 – Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 – www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Servizio Qualità
AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
P.le Lodi 3 – 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro.
Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Isvap che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, da società del gruppo AGA International S.A. in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità.
Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente fornitici.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.
Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia. Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 23695948, e-mail privacy@allianz-assistance.it.


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